(massima n. 1)
L'art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie), nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha dimezzato il termine annuale ivi previsto per l'impugnazione della sentenza, anche in difetto di notificazione della stessa, a partire dalla pubblicazione della sentenza, non č applicabile in sede di opposizione a decreto di perenzione, in quanto detta disposizione č espressamente riferita alle "sentenze", inserita nel titolo e nel capo relativo alla impugnazione delle "sentenze" e costituisce norma di stretta interpretazione, in relazione alla gravitā dell'effetto derivante dalla sua applicazione (decadenza).