(massima n. 1)
Dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non sussiste pił alcun dubbio sulla circostanza che gli "atti di procedura" diversi dall'istanza di fissazione di udienza, non sono idonei al fine di evitare l'estinzione del giudizio per perenzione. (rigetta l'opposizione al decreto di perenzione).