(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo, qualora a cura della Segreteria debba essere fissata l'udienza e la Segreteria non effettui tale adempimento, il termine di perenzione previsto dall'art. 81, 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non comincia a decorrere, poiché la relativa stasi processuale non č tecnicamente imputabile all'inattivitą delle parti, le quali non possono che confidare sulla fissazione d'ufficio dell'udienza medesima.