(massima n. 1)
In tema di disciplina transitoria della locazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione di cui alla legge n. 392 del 1978, in base ad una interpretazione logico-sistematica ed al principio che una serie di norme previste dalla disciplina ordinaria sono applicabili - ancorché non espressamente richiamate - ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore di tale legge, l’esclusione del diritto di prelazione per gli immobili indicati nell’art. 35 - tra i quali quelli destinati all’esercizio di attività professionale - trova applicazione anche nel regime transitorio pur in mancanza di una espressa menzione nell’art. 73 della legge dell’art. 41, secondo comma, che richiama il citato art. 35, dovendosi intendere il richiamo agli artt. 38 e 39 operato alle fattispecie da tali ultime norme considerate (prelazione e riscatto), cosi come disciplinate dalle altre norme, tra cui l’indicato art. 41 che, in correlazione con l’art. 35, delimita l’ambito di applicazione di tali istituti individuando le fattispecie contrattuali alle quali possono applicarsi.