(massima n. 1)
La norma dell’art. 37, primo comma della legge n. 392 del 1978, la quale dispone che succedono nel contratto di locazione al conduttore deceduto coloro che, per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività, postula un collegamento temporale fra la morte del conduttore e il diritto a continuare l’attività di quest’ultimo, di guisa che la cessione dell’azienda per atto inter vivos, da parte del conduttore che non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 36 di cedere contestualmente il contratto di locazione o di sublocare l’immobile, non comporta in favore del cessionario successione nel contratto di locazione a norma del citato art. 37, primo comma. Né può ipotizzarsi una cessione di azienda producente effetto per volontà delle parti alla morte del cedente, trattandosi di patto successorio vietato dall’art. 458 c.c.