(massima n. 1)
Con riguardo ai contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, gli artt. 36 e 37, terzo comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, i quali prevedono ipotesi di continuazione del rapporto con soggetto diverso dall’originario conduttore, con riferimento, rispettivamente, alla locazione inerente all’esercizio di azienda ed alla locazione inerente all’esercizio di attività professionale, artigianale o commerciale, non trovano applicazione, per difetto dei relativi presupposti soggettivi, nella locazione conclusa con un ente pubblico non economico (nella specie, ENAPI) in veste di conduttore. L’applicabilità di tali norme, peraltro, non può essere fondata sull’art. 42 di detta legge, nella parte in cui, per i contratti stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, rende inoperanti, con il richiamo all’art. 41, le disposizioni degli artt. 38, 39 e 40, atteso che siffatta esclusione non implica una previsione di operatività «a contrario» delle norme non eccettuate.