(massima n. 1)
La disposizione del terzo comma dell’art. 37 della legge sull’equo canone, a norma della quale «se l’immobile è adibito all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti ed uno solo è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli altri aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti», si riferisce solo alle situazioni di uso del medesimo immobile da parte di soggetti che vi esplichino attività del medesimo tipo e non è, dunque, applicabile nel caso in cui il conduttore deceduto abbia esercitato nell’immobile una attività riconducibile ad una categoria, tra quelle indicate dalla norma, diversa da quella alla quale deve essere ricondotta l’attività dell’altro soggetto che si serve del medesimo immobile.