(massima n. 1)
Non viola l’obbligo di cui all’art. 37 della legge 27 luglio 1978, n. 392 il locatore che avendo ottenuto il rilascio dell’immobile per la dichiarata intenzione, ai sensi dell’art. 29 della stessa legge, di adibirlo ad esposizione e vendita, l’abbia adibito a magazzino e deposito della merce oggetto del suo commercio, trattandosi di attività strumentale e integrativa di quella, unitaria e complessiva, di impresa, e a questa correlata, ancorché effettuata in uno spazio diverso, e pertanto la coincidenza tra il motivo per cui è stata chiesta la disdetta del contratto di locazione e la concreta utilizzazione dell’immobile è da intendere in senso sostanziale.