(massima n. 1)
Il dovere del giudice di venire in soccorso alle parti ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è posto a garanzia del contraddittorio. Costituisce cioè un meccanismo di tutela volto ad evitare pronunce "a sorpresa" su profili che esplicano un'influenza decisiva sul giudizio. Il vizio dell'omessa possibilità di difesa ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 attiene al procedimento, in quanto la questione non è stata previamente sottoposta al contraddittorio nel corso del processo, non al contenuto della sentenza, che potrebbe essere anche "giusta" nella sua portata decisoria. In realtà detta norma riuarda le domande (o, eventualmente, le eccezioni) decise senza suscitare il contraddittorio sulla questione dirimente; non investe, invece, le conseguenze o gli effetti che derivano dall'accoglimento o dal rigetto delle domande: gli effetti della decisione rimangono, invero, nella disponibilità del giudice che pronuncia la sentenza e non richiedono la previa instaurazione del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010.