(massima n. 1)
Le sanzioni previste dall’art. 31 L. n. 392 del 1978 a carico del locatore che, avendo ottenuto la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’art. 29, entro il termine di sei mesi dall’avvenuta consegna non lo abbia adibito all’uso per il quale il rilascio era stato richiesto, non sono applicabili se il rilascio sia avvenuto in esecuzione di un atto transattivo con cui le parti abbiano regolato in modo autonomo i propri interessi, indipendentemente dalle rispettive ragioni di diritto originariamente fatte valere.