(massima n. 1)
Poiché la sanzione del ripristino del rapporto di locazione, per mancata destinazione dell’immobile di cui il locatore abbia riottenuto la disponibilità per i motivi di cui all’art. 29 legge n. 392 del 1978, non è connessa ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, ben possono essere provati dal locatore il caso fortuito o la forza maggiore, che hanno impedito una tempestiva utilizzazione dell’immobile all’uso per cui fu ottenuta la restituzione.