(massima n. 1)
Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli artt. 31 e 60 L. n. 392/78 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito limmobile alluso (nella specie, non abitativo) per il quale ne aveva ottenuto la disponibilitą configurano una forma di responsabilitą per inadempimento inquadrabile nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 c.c., con la conseguenza che esse non sono applicabili qualora la tardiva destinazione dellimmobile medesimo sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.