(massima n. 1)
L'istituto della verificazione, nella disciplina ora dettata dall'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzione di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. L'apporto collaborativo fornito dal verificatore č quindi legato alla fase di cognizione della causa e quindi la legge non prevede, diversamente da quanto argomentato dalla societā ricorrente, un momento di contraddittorio nei corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 23 febbraio 2011, n. 225).