(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo l'istituto della verificazione (nella disciplina dettata dall'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzioni di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. Poiché l'apporto collaborativo avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge non prevede un momento di contraddittorio nel corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (Riforma della sentenza in forma semplificata resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 22 luglio 2011, n. 6617). L'istituto della verificazione, nella disciplina dettata dall'art. 66 c.p.a., comporta l'intervento di un organismo qualificato in funzione consultiva del giudice, per la soluzione di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della decisione. Poiché l'apporto collaborativo del verificatore avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge esclude il contraddittorio in tale momento dell'istruttoria, attestandolo invece in prosieguo sugli sviluppi della verificazione. Da qui, l'impossibilitą di sancire la nullitą della verificazione svolta in assenza di contraddittorio.