(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, la verificazione, di cui all'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), č diretta ad appurare la realtā oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare, nella realtā delle cose, la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali. La verificazione di estrinseca quindi in un giudizio di risultato che, come tale, non richiede un momento di contraddittorio; il contradittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. I, 9 settembre 2016, n. 1370).