(massima n. 1)
La prova formata in un processo diverso acquisisce il rango di prova c.d. atipica, idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. La sua ammissibilitą, tuttavia, dipende dalle regole sul contraddittorio dettate per il processo in cui la si vuole introdurre, nel rispetto dei diritti che in quel medesimo processo hanno le parti di produrle e di contrastarne le risultanze.