(massima n. 1)
Perché il conduttore possa esercitare le azioni per il ripristino del contratto o per il risarcimento del danno, previste dagli artt. 31 e 60 della L. n. 392/1978, non è sufficiente che il locatore abbia avuto la disponibilità giuridica dell’immobile ma è necessario che ne abbia avuto la disponibilità materiale per effetto dell’avvenuta riconsegna e che da questa sia decorso il termine di sei mesi entro il quale avrebbe dovuto adibire l’immobile all’uso per il quale aveva agito in giudizio; pertanto, in ipotesi di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il locatore il quale, a seguito di azione di recesso, abbia ottenuto una sentenza dichiarativa della cessazione del contratto di locazione, non è passibile delle sanzioni di cui all’art. 31 sopra citato, qualora, prima di avere ottenuto la riconsegna dell’immobile stipuli con il conduttore - il quale sia rimasto nella detenzione dell’immobile - un nuovo contratto di locazione, che non può ritenersi affetto da nullità rientrando la sua stipulazione nella facoltà delle parti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 67 della legge cit.