(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, l’art. 31 della L. n. 392/1978 risolve il conflitto tra il diritto del precedente locatario al ripristino del contratto (nel caso di omessa destinazione dell’immobile, da parte del locatore, all’uso per cui ha ottenuto il rilascio) ed il diritto dei nuovi locatari terzi asseriti in buona fede, privilegiando questi ultimi con una disciplina difforme da quella stabilita dall’art. 1380, cod. civ. Ne consegue che i nuovi locatari, cui la preferenza è dalla citata norma accordata non in ragione della qualità di aventi causa dal locatore ma per la condizione personale di buona fede, sono legittimati ad esprimere l’opposizione ordinaria di terzo, ai sensi del primo comma dell’art. 404 c.p.c., (e non la sola opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c.), al fine di ovviare al pregiudizio che tale diritto possa subire per effetto dell’esecuzione della sentenza - passata in giudicato o meno - che abbia stabilito il ripristino dell’originario contratto nel giudizio tra locatore e precedente conduttore, al quale sono rimasti estranei pur essendone litisconsorti necessari.