(massima n. 1)
Fra la domanda diretta a conseguire l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ai sensi dell’art. 69 della legge n. 392 del 1978 - la quale, per il suo carattere di unitarietà e per le interrelazioni con il canone di locazione, appartiene alla competenza del pretore a norma dell’art. 45 della stessa legge - e la domanda di risarcimento dei danni basata sull’art. 31, primo comma, della legge citata per l’ipotesi di omessa destinazione dell’immobile all’uso dichiarato per ottenerne il rilascio, non è configurabile un rapporto di accessorietà di cui al secondo comma dell’art. 31 c.p.c., bensì una relazione di pregiudizialità, con la conseguenza che - esclusa l’applicabilità dell’art. 31 c.p.c. - la competenza in ordine alla domanda correlata alle sanzioni a carico del locatore va determinata secondo le regole ordinarie sulla competenza di cui al codice di rito non risultando prevista nel precedente art. 30 né nel successivo art. 45 della legge n. 392 del 1978.