(massima n. 1)
Le sanzioni previste dall’art. 31 della legge sull’equo canone, per quanto espressamente riferite all’ipotesi dell’esercizio in proprio da parte del locatore di una delle attività previste dall’art. 27, debbono essere applicate, sia per la ratio dell’istituto che per il parallelismo con la corrispondente disposizione dell’art. 60 della medesima legge, anche nel caso in cui il locatore non abbia destinato alla dedotta attività l’immobile del quale abbia ottenuto il rilascio per necessità dei parenti indicati dall’art. 29 lett. h~) della legge sull’equo canone.