(massima n. 1)
In tema di responsabilità del locatore per mancata destinazione dell’immobile all’uso in relazione al quale ha ottenuto il rilascio per uno dei motivi previsti dall’art. 29 L. n. 392/78, tra le esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore (e quindi tali da escludere le sanzioni alternative del ripristino del contratto o del risarcimento del danno ex art. 31 stessa legge), rientra l’impossibilità di seguire gli indispensabili lavori di adattamento dell’immobile alla nuova destinazione, causa la necessità di assistere un figlio neonato a rischio.