(massima n. 1)
Nel procedimento disciplinato dall'art. 30 legge 27 luglio 1978 n. 392 (procedura del rilascio di immobile locato ad uso non abitativo, dopo la comunicazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale ex art. 29 legge citata), l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel caso di opposizione del convenuto all’ordinanza di rilascio, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, non è prescritto né a pena di nullità, né a pena di improcedibilità e, quindi, la sua omissione non produce effetti invalidanti sullo svolgimento del rapporto processuale.