(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in tema di recesso del locatore per necessità e di determinazione del canone di locazione (artt. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392), atteso che l’applicabilità, ad esse, del rito del lavoro (ex art. 46 legge n. 392 citata) non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie, e senza che possa, in contrario, legittimamente ritenersi che l’introduzione dell’art. 447 bis c.p.c. abbia introdotto modifiche al precedente sistema in subiecta materia.