(massima n. 1)
In tema di procedura di rilascio di immobili urbani, l’ordinanza di rilascio a definizione del giudizio è prevista dall’art. 30, quarto comma, della L. n. 392/1978, per la sola ipotesi in cui il convenuto compaia in udienza e dichiari di non opporsi alla domanda; pertanto, allorché il convenuto rimanga contumace, il giudice è tenuto a proseguire il giudizio, verificando la sussistenza della fondatezza della domanda e pronunciando sentenza, salva la possibilità di emettere, su istanza di parte e nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione dell’opportunità, ordinanza provvisoria in corso di causa, a norma dell’art. 30 ultimo comma della norma citata; (ordinanza per sua natura suscettibile di conferma o di revoca in occasione della pronuncia della sentenza).