(massima n. 1)
In tema di controversie locatizie, disciplinate dall’art. 30 L. 27 luglio 1978 n. 392 - applicabile anche a quelle di cui all’art. 45 della stessa legge - l’estensione del rito del lavoro per esse prevista dall’art. 46 non comporta anche l’applicabilità delle regole sulla determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 413 c.p.c., sia per non essere stata tale norma richiamata, sia per l’autonomo criterio stabilito dal richiamato art. 30. Ne consegue che la competenza territoriale sulle controversie attinenti alla determinazione della misura del canone locatizio appartiene al giudice del luogo in cui è sito l’immobile.