(massima n. 2)
L'integrale ristrutturazione dell’immobile locato - che legittima, ai sensi dell’art. 29 lett. c) della L. n. 392 del 1978, il recesso del locatore dal contratto concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione - non è ristretta ai soli casi di rifacimento o rafforzamento degli elementi essenziali dell’immobile stesso, ma comprende anche i casi di modificazione e trasformazione, che lo interessino nella sua totalità e si traducano nella realizzazione, dal punto di vista qualitativo, di un’entità del tutto diversa da quella preesistente. Tale intervento, inoltre, va riferito esclusivamente all’unità immobiliare locata e non all’intero edificio di cui questa faccia parte.