(massima n. 1)
In tema di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, ai sensi dell’art. 29 lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, la ricostruzione dell’edificio previa demolizione comporta la cessazione dell’oggetto del rapporto, generato dal contratto di locazione, che è sostituito da un bene diverso, ancorché riproduca la struttura di quello demolito; l’integrale ristrutturazione comporta, come risultato, la modificazione della struttura dell’edificio, che viene ad assumere un diverso modo d’essere e, perciò, il sorgere di un quid novi, il completo restauro comporta il ripristino dell’edificio nel suo modo di essere originario, attraverso il quasi integrale rifacimento delle parti distrutte o deteriorate e la eliminazione di aggiunzioni sovrapposte.