(massima n. 1)
Ai fini della facoltà di recesso del locatore dal contratto di locazione nell’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 29 lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, la nozione di «completo restauro», da riferirsi all’immobile locato e non all’intero edificio, va ricavata dall’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, e consiste in un intervento caratterizzato da un insieme sistematico di opere, tra loro coordinate ed effettuate in una visione di compiutezza su una pluralità di parti dell’immobile, sì da conferire a questo, pur nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, una nuova identità, o comunque un quid novi che presenti l’immobile come ontologicamente e qualitativamente diverso da quello precedente, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, i quali non danno luogo alla facoltà di recesso, pur consistendo, in genere, in opere di una certa consistenza dirette a rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’immobile, sono privi del detto carattere di sistematicità e di compiutezza, e si concretano in un’attività edilizia di conservazione che non comporta una modificazione ontologica di risultato rispetto a ciò che preesisteva, né, in relazione all’estensione dell’intervento, una diversità qualitativa dell’immobile.