(massima n. 1)
La disposizione di cui all’art. 35 della L. n. 253 del 1950, secondo cui non può eseguirsi lo sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia senza la previa autorizzazione prefettizia, attiene alla fase esecutiva del provvedimento di rilascio e non enuncia un presupposto della decisione di cessazione del rapporto locativo da emettere in sede di cognizione. (Nella specie giudizio di recesso ai sensi degli artt. 29 lett. b e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392).