(massima n. 1)
Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una delle attività particolari indicate dall’art. 42 della legge sull’equo canone e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori sono soggetti, in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 42, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta per uno dei motivi indicati dall’art. 29 della stessa legge.