(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, previsto dall’art. 29 lett. b) della legge 27 luglio 1978 n. 392 per il caso in cui il locatore intenda adibire l’immobile ad una delle attività indicate nel precedente art. 27, si riferisce a tutte le attività elencate in tale ultima norma, ivi compreso, pertanto, l’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo. Ne consegue che la suddetta disposizione può essere invocata anche dal coltivatore diretto, per riacquistare la disponibilità dell’immobile locato, pure se non insistente sul fondo coltivato, in relazione ad esigenze che rientrino funzionalmente nell’economia dell’impresa agricola (nella specie, conservazione dei prodotti del fondo in vista della successiva vendita).