(massima n. 1)
L'art. 119, c. 6, c.p.a., non prefigura un tertium genus di tutela cautelare - oltre quella prevista dall'art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall'art. 98 contro le sentenze del Tar - ma, senza scissione dell'azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per le quali è previsto il rito abbreviato, assicura l'anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Stante, inoltre, il rapporto di simmetria fra tutela cautelare e possibile esito del giudizio di merito, la parte che abbia anticipato la tutela avverso il dispositivo della sentenza è onerata in prosieguo della compiuta deduzione dei motivi di appello, una volta perfezionatasi al pubblicazione della sentenza, onde non incorrere nella declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione contro il dispositivo e nella perdita di efficacia di ogni misura cautelare eventualmente accordata. L'art. 119, comma 6, c.p.c. non prefigura un tertium genus di tutela cautelare, oltre quella prevista dall'art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall'art. 98 contro le sentenze del TAR, ma, senza scissione dell'azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per la quale è previsto il rito abbreviato, assicura l'anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Ne consegue che l'effetto devolutivo della controversia, in un primo tratto limitato all'emissione di misure cautelari, si completa con effetto di cognizione piena del merito in relazione ai motivi di impugnativa che l'appellante è posto in grado di articolare con la pubblicazione della motivazione.