(massima n. 1)
La forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 1350 n. 8 c.c. è applicabile ai contratti che sono ab origine previsti per più di nove anni e non per quelli originariamente stabiliti di durata infranovennale, tra i quali vanno ricompresi i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, che subiscono per effetto degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978 l’obbligatoria rinnovazione del contratto alla prima scadenza, in mancanza dell’esercizio in concreto di tale facoltà, atteso che la limitazione di tali motivi non impedisce di considerare eventuale la rinnovazione ed esclude l’unicità della durata ultranovennale, che è il presupposto per la forma scritta a pena di nullità.