(massima n. 1)
Quand’anche la maggior consistenza dei lavori edili sia stata eseguita da una determinata impresa non si può escludere che altre imprese abbiano eseguito, in tempi precedenti, altre opere e altri lavori quali le sistemazioni esterne, il completamento dei piani interrati, le modifiche imposte dai Vigili del Fuoco e dai tour operator, soprattutto quando di tutti questi lavori siano stati esibiti gli stati di avanzamento ed il loro ammontare certificato e misurato dallo stesso Direttore dei lavori.L’assenza di un contratto scritto, circostanza abbastanza diffusa tra imprese soprattutto in occasione dell’esecuzione di lavori di piccola - media entità, non assume alcun rilievo.
Il fatto, poi, che per l’esecuzione dei lavori ci si sia avvalsi di manodopera non regolarizzata e le eventuali prestazioni fornite da terzi non siano state documentate, non sono rilievi che possono essere utilizzati per sanzionare la società committente.