(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo la previsione della proponibilitą di motivi aggiunti, anche per l'impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio connessi con l'oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l'impugnazione per saltum, con ampliamento dell'oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello e ponendosi in contrasto con il disposto dell'art. 104 comma 3, c.p.a., che ammette la proponibilitą, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati e che dunque costituiscano oggetto del giudizio sin dal primo grado.