(massima n. 1)
La previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore come determinante del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all'interessato di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile (quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire) l'azione in sede giurisdizionale (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015). Attraverso l'istituto dei motivi aggiunti il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015).