(massima n. 2)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il provvedimento regionale col quale si vieta al personale del Servizio sanitario di sospendere, all'interno delle proprie strutture, il sostegno vitale di idratazione e alimentazione artificiali a un ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite manifestazione di volontą del tutore e autorizzazione del giudice tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. (Nella specie, l'Amministrazione, nell'ambito di un pubblico servizio, si era contrapposta al privato, assumendo la veste autoritativa).