(massima n. 2)
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perchè si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ravvisato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata negata l'applicazione del principio dell'apparenza ed esclusa la ratifica di un contratto di locazione - stipulato da un soggetto che aveva speso il nome di una società ed era risultato privo di poteri rappresentativi - sulla scorta della congrua valutazione di una serie di indici probatori sintomatici, dai quali non era emersa l'effettiva sussistenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento nel terzo intimante invocante la circostanza che la situazione apparente rispecchiasse la realtà giuridica e che l'apparenza fosse stata determinata da una condotta positiva colposa della società indicata quale apparente rappresentata).