(massima n. 1)
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento a diversi parametri costituzionali, le norme che disciplinano le fondazioni bancarie previste: - dall'art. 11, c. 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui prevede che i «settori ammessi» possono essere modificati con regolamento dell'Autoritą di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; - dall'art. 11, c. 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblico e privati, espressivi delle realtą locali»; - dagli artt. 4, e. 1, lett. g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fģssati ai sensi dell'articolo 10, c. 3, lett. e)» e 10, c. 3, lett. e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, c. 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461).