(massima n. 1)
Nel sistema delineato dalla l. 20 maggio 1985 n. 222, l'acquisto della personalitā giuridica da parte degli istituti per il sostentamento del clero e la corrispondente estinzione dei benefici parrocchiali (come in genere dei benefici ecclesiastici) coincidono con la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Pertanto sino a tale data, indipendentemente dal decorso del termine (ordinatorio) del 30 settembre 1986, fissato per la costituzione degli anzidetti istituti in ogni diocesi, dall'art. 21 della stessa legge, il parroco quale rappresentante del beneficio parrocchiale č legittimato ad impugnare la sentenza nei confronti del beneficio stesso.