(massima n. 1)
In relazione alle controversie con oggetto esclusivamente economico il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo, mentre è configurabile rispetto alla persona fisica anche sulla base della mera tensione o preoccupazione che comunque detta durata sia in grado di provocare, può essere ravvisato per la persona giuridica solo se risulti un effettivo rifluire del fattore tempo a scapito dei diritti della personalità di cui anch'essa è portatrice, come il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione.