(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo č configurabile a carico di una societā di persone negli stessi termini in cui č configurabile a carico di una persona giuridica, ne deriva che esso non č ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare, vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica, ma puō dipendere da compromissione di quei diritti immateriali della personalitā che sono compatibili con l'assenza della fisicitā, quali i diritti all'esistenza, all'identitā, al nome, all'immagine ed alla reputazione.