(massima n. 1)
È manifestamente inammissibile la q.l.c. del combinato disposto degli art. 35, 27 e 28 l. 4 maggio 1983 n. 184 - nel testo modificato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149 - censurato, in riferimento agli art. 2, 3, 10 e 11 cost., nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente che il tribunale possa stabilire che il minore conservi anche il cognome originario, in quanto il remittente, investito della domanda del p.m. volta alla formazione di un atto di stato civile, non deve fare in alcun modo applicazione delle disposizioni censurate, essendo esse già state considerate dal competente tribunale per i minorenni, sicché la questione risulta priva di rilevanza nel giudizio "a quo".