(massima n. 1)
Sulla base del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, i c.d. finanziamenti post sisma, se pure all’apparenza paiono crediti verso la clientela, in realtà non sono tali, data l’assenza del rischio d’impresa (essendo garantiti dallo Stato) e non essendo prevista alcuna remunerazione o compenso per il servizio reso dalle banche. Ne consegue che, non essendo finanziamenti, non può trovare applicazione la norma che prevedeva la svalutazione dei crediti ex art. 106, comma 1, TUIR, potendo gli istituti creditizi dedurre interamente gli interessi passivi, oltre il limite, cioè, del 96% previsto dall’art. 96 TUIR.