(massima n. 1)
Le svalutazioni di crediti che comportano un azzeramento del valore del credito non possono essere considerate alla stregua di perdite su crediti. I due concetti sono ben distinti e autonomamente disciplinati dal legislatore fiscale: il primo dall’art. 106 TUIR, ed il secondo dall’art. 101, comma 5 TUIR. Dalla loro lettura si evince che le due norme non sono affatto sovrapponibili e regolamentano fattispecie differenti e distinte. Quindi, non è accettabile, perché errato e non supportato da norme tributarie, asserire che le svalutazioni integrali del credito sono né più né meno che perdite su crediti, richiedendosi per le prime i presupposti di certezza e precisione necessari solo per le seconde.