(massima n. 1)
La domanda di rettifica dell'atto di nascita, tesa all'attribuzione del cognome materno per comune volontą dei genitori, implicando la scelta tra l'ammettere o l'escludere la possibilitą di deroga alla norma di sistema che l'attuale quadro normativo pone a previsione dell'attribuzione automatica del cognome paterno, rende opportuna la rimessione degli atti al Primo Presidente affinché valuti se, alla luce della mutata situazione della giurisprudenza costituzionale e del probabile mutamento delle norme comunitarie, possa adottarsene un'interpretazione costituzionalmente orientata o, se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attivitą interpretativa, la questione possa essere rimessa alla Corte costituzionale.