(massima n. 1)
L'ipotesi del negozio rappresentativo anomalo di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., e cioč del negozio concluso dal rappresentante senza poteri e poi reso efficace dalla successiva ratifica del preteso rappresentato, č ammissibile anche quando questi sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non esistente anche al tempo in cui il rappresentante fittizio ha esplicato la sua attivitą. Rientra nell'ipotesi di contratto concluso da un falsus procurator anche il caso in cui il contraente agisca nella sua asserita qualitą di organo di una societą non ancora regolarmente costituita: si tratta infatti pur sempre del caso di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri.