(massima n. 1)
Non č fondata la questione di legittimitą costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che «La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi č proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si č verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo».