(massima n. 4)
Nel caso di ricorso proposto prima della novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, il momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo decide - da cui far decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 5 del cod. proc. amm. per la proposizione dell'azione risarcitoria - non può essere fatto coincidere con il termine di sei mesi per proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 362, 1° comma, cod. proc. civ. (il termine semestrale in questione è stato fissato infatti dall'art. 327 c.p.c. nel testo modificato dal comma 17 dell'articolo 46 della L. 18 giugno 2009, n. 69), dovendosi invece applicare il termine annuale di cui al previgente articolo 327, stante la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 58 della L. 69, cit., secondo cui "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore".