(massima n. 1)
Non č configurabile la colpa della P.A., necessaria ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni dovuti (nella specie per la ritardata assunzione in servizio di un concorrente), nel caso in cui si riscontri una formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni che regolano l'attivitā amministrativa considerata, nonché la complessitā della situazione di fatto oggetto del provvedimento.